Nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, il dipendente può incorrere in rischi che lo espongono a richieste di risarcimento da parte di terzi, compresa l’azienda di appartenenza.
Le Polizze Cassieri e le Polizze di Responsabilità Civile Professionale sono soluzioni studiate per offrire un concreto sostegno nei confronti dei diversi sinistri che possono verificarsi in ambito lavorativo. Un vero e proprio investimento a tutela della propria serenità e del proprio futuro.
Dubbi sulle coperture e sulle condizioni? Vediamo insieme le risposte alle domande più comuni sulle soluzioni proposte dalle polizze in convenzione con Generali Italia.
Quali sono le garanzie previste dalla polizza RC Cassieri di Generali Italia?
L’assicurato è coperto in caso di deficienze e/o ammanchi di cassa per contanti o valori derivanti da suoi errori o negligenze involontariamente commessi nell’esercizio della sua attività professionale di “Cassiere e/o Ufficiale di Riscossione” (comprese operazioni di carico/scarico bancomat) riscontrati alla chiusura giornaliera dei conti, denunciati entro 30 giorni dall’evento.
Chi può aderire alla polizza RC Cassieri?
Possono aderire tutti gli iscritti al sindacato FIRST CISL (dipendenti anche temporanei e/o interinali CISL) che prestano servizio come Cassiere o Ufficiale di Riscossione presso Istituti di Credito e Risparmio, Società di Assicurazioni, Società di Riscossioni, ubicati in Italia, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano.
Quali sono le garanzie previste dalla polizza RC Professionale di Generali Italia?
Tutte le attività che esercita il dipendente sono comprese, purché regolarmente svolte: la polizza RC professionale opera in base al principio che tutto ciò che non sia contemplato nelle esclusioni previste all’art. 5 della Sezione III e non sia vietato per legge, sia automaticamente incluso.
La garanzia comprende anche le somme che a seguito dell’esercizio del diritto di rivalsa l’Assicurato debba corrispondere all’Istituto di Credito o altro Ente di appartenenza che abbia risarcito il danno a Terzi.
L’assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate ai terzi, in conseguenza dell’errato trattamento, raccolta, registrazione ed elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione dei dati personali – Legge Privacy (Regolamento UE n. 679/201603).
Chi può aderire alla polizza RC Professionale?
Possono aderire tutti gli iscritti al sindacato FIRST CISL (dipendenti anche temporanei e/o interinali CISL) di ogni ordine e grado, operanti presso qualsiasi sede e/o dipendenza e/o rappresentanza di Enti Creditizi, Enti Finanziari, Società già destinatarie del Contratto Nazionale di lavoro ABI e loro contratti complementari, Società di Riscossioni, Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, Società di Assicurazione.
Da quando decorre la copertura assicurativa?
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del 31 dicembre per tutti coloro che aderiscono alla polizza nel mese di dicembre per l’anno successivo.
La copertura assicurativa effettuata in corso d’anno parte, invece, dalle ore 24:00 del giorno in cui si effettua il bonifico con valuta al beneficiario entro massimo 3 giorni lavorativi dalla data del bonifico. In caso contrario la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24:00 del giorno di valuta per il beneficiario.
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