F.A.Q. Le nostre risposte ai vostri quesiti

Alla polizza RC Professionale di Generali Italia possono aderire tutti gli iscritti al sindacato FIRST CISL (dipendenti anche temporanei e/o interinali CISL) di ogni ordine e grado, operanti presso qualsiasi sede e/o dipendenza e/o rappresentanza di Enti Creditizi, Enti Finanziari, Società già destinatarie del Contratto Nazionale di lavoro ABI e loro contratti complementari, Società di Riscossioni, Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, Società di Assicurazione.

Tutte le attività che esercita il dipendente sono comprese, purché regolarmente svolte: la polizza RC professionale opera in base al principio che tutto ciò che non sia contemplato nelle esclusioni previste all’art. 5 della Sezione III e non sia vietato per legge, sia automaticamente incluso.

La garanzia comprende anche le somme che a seguito dell’esercizio del diritto di rivalsa l’Assicurato debba corrispondere all’Istituto di Credito o altro Ente di appartenenza che abbia risarcito il danno a Terzi.

L’assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate ai terzi, in conseguenza dell’errato trattamento, raccolta, registrazione ed elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione dei dati personali – Legge Privacy (Regolamento UE n. 679/201603).

Alla polizza RC Cassieri di Generali Italia possono aderire tutti gli iscritti al sindacato FIRST/CISL (dipendenti anche temporanei e/o interinali CISL) che prestano servizio come Cassiere o Ufficiale di Riscossione presso Istituti di Credito e Risparmio, Società di Assicurazioni, Società di Riscossioni, ubicati in Italia, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano.

L’assicurato è coperto in caso di deficienze e/o ammanchi di cassa per contanti o valori derivanti da suoi errori o negligenze involontariamente commessi nell’esercizio della sua attività professionale di “Cassiere e/o Ufficiale di Riscossione” (comprese operazioni di carico/scarico bancomat) riscontrati alla chiusura giornaliera dei conti, denunciati entro 30 giorni dall’evento.

Per aderire alle polizze è sufficiente compilare il form presente su questa pagina. In particolare:

– se hai già aderito lo scorso anno alla polizza RC PROFESSIONALE – CASSIERI, inserisci le tue credenziali e accedi al modulo di adesione, controlla i dati e conferma la scelta effettuata. Se hai smarrito le tue credenziali puoi ottenerle inserendo il tuo codice fiscale.

– Se accedi per la prima volta, compila direttamente il modulo di adesione.

Successivamente, stampa e firma il documento generato e invialo per email, oppure caricalo sulla tua area riservata.

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del 31 dicembre per tutti coloro che aderiscono alla polizza nel mese di dicembre per l’anno successivo.

La copertura assicurativa effettuata in corso d’anno parte, invece, dalle ore 24:00 del giorno in cui si effettua il bonifico con valuta al beneficiario entro massimo 3 giorni lavorativi dalla data del bonifico. In caso contrario la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24:00 del giorno di valuta per il beneficiario.

SI’. La copertura assicurativa della polizza RC Professionale di Generali Italia è comprensiva delle eventuali spese legali della difesa in giudizio nel limite di un quarto del massimale e riferibili ai casi previsti nell’art. 1 (Oggetto dell’assicurazione) ed in specie per fatti attinenti a perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, comprendendo nei “Terzi” anche l’Azienda in cui lavoro, in relazione all’espletamento ed all’adempimento di compiti di ufficio o di incarichi affidatimi nella mia qualità di dipendente.

I documenti da allegare variano in base all’entità del sinistro. Per le deficienze di cassa fino ad € 249,99 i documenti da allegare alla denuncia del sinistro sono:

  1. a) copia della scheda di adesione alla polizza;
  2. b) copia del bonifico bancario attestante l’avvenuto pagamento della copertura assicurativa;
  3. c) copia della denuncia di sinistro firmata dall’Assicurato;
  4. d) copia della dichiarazione sottoscritta dall’Azienda che confermi la mancanza di cassa e l’avvenuta refusione;
  5. e) copia del foglio cassa del giorno dell’evento sinistrale o documento sostitutivo e/o equivalente;
  6. f) copia della nota di addebito interna operata dall’Azienda nei confronti dell’Assicurato;
  7. g) dati necessari a Generali Italia S.p.A. per effettuare il bonifico a favore del cassiere (Banca d’appoggio + Agenzia, intestazione del c/c e codice IBAN).

Se il sinistro è pari a € 250,00 e fino a € 1.000,00, ai documenti sopra elencati va aggiunta anche una “dichiarazione di non copertura assicurativa predisposta e sottoscritta da parte dell’Azienda”.

Se il sinistro supera € 1.000,00, in aggiunta ai documenti di cui sopra deve essere presentata una “dichiarazione sostitutiva del rapporto ispettivo”.

Le polizze RC Cassieri ed RC Professionale non prevedono il rimborso di parte del premio per eventuali periodi in cui non si ha necessità di usufruire delle coperture assicurative. Anzi, come previsto dalle vigenti condizioni, il premio versato alla compagnia assicurativa resta da questa comunque acquisito, anche in caso di non utilizzo della polizza o di cessazione del rischio.

Sì, solo in caso di danni non noti al momento in cui si è aderito alla polizza.

La garanzia vale infatti per le richieste presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione, a condizione che tali richieste traggano origine da un danno non conosciuto a seguito di comportamenti colposi posti in essere non oltre 10 anni prima dell’adesione del dipendente Assicurato.

Sì. La polizza RC Professionale copre anche le richieste di risarcimento effettuate entro 1 anno dalla cessazione della polizza (ultrattività) purché l’evento si sia verificato durante il periodo di validità della polizza stessa.

Si conferma che le coperture assicurative e la convenzione sopra citate sono già operative per il solo fatto di essere iscritti al sindacato First/Cisl, senza necessità di alcun preliminare adempimento, ad esclusione della Polizza Infortuni e Spese Sanitarie e della Polizza Tutela Legale a secondo Rischio per le quali è necessario renderle operative compilando il form con le proprie generalità che si trova sul sito www.aletheiastore.it

Sì, è possibile aumentare i massimali scegliendo l’opzione più consona tra quelle previste nella scheda di adesione. In questo caso è necessario rivolgersi ad Aletheia Assicurazioni all’email servizi@aletheiaservizi.it per gli adempimenti del caso.

Sì. La polizza RC Professionale di Generali Italia prevede la cosiddetta “garanzia postuma”. Con tale garanzia, nei casi di scioglimento del rapporto assicurativo per cessazione dal servizio, dimissioni volontarie, pensionamento o cambio funzione, l’assicurato potrà chiedere alla Società di poter disporre di un ulteriore periodo di 10 anni per la denuncia del sinistro per i danni derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza e non ancora manifestatisi e non denunciati a Generali. La richiesta dovrà essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo al termine del periodo di annualità assicurativa per il quale è stato pagato il premio.

Il premio unico da versare alla Compagnia, a fronte di tale estensione, sarà equivalente a quello pagato per l’annualità immediatamente precedente il fatto che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.

Alla polizza RC Cassieri o RC Professionale di Generali Italia è possibile aderire anche in corso d’anno. La polizza ha un’ampia flessibilità avendo introdotto la mensilizzazione del premio. Il rateo da pagare è pari ai mesi di validità della polizza, a partire da quello dell’adesione fino al 31 dicembre.

Le polizze RC Professionali non possono, per legge, dare copertura assicurativa ai danni conseguenti a sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere, multe, ammende, il tutto inflitto direttamente al lavoratore dipendente dalle autorità governative (antimafia e legislazione assimilabile).

Tuttavia la polizza Generali Italia prevede, con un’appendice di precisazione, che l’assicurazione vale anche per l’azione di rivalsa dell’Istituto di Credito nei confronti del dipendente assicurato esclusivamente per i casi di violazione di segnalazione di banconote false, negoziazione di assegni sprovvisti della clausola “Non Trasferibile”, negoziazione di assegni sprovvisti dell’indicazione del beneficiario, fino ad un massimo di € 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo (per ciascun assicurato). Il sinistro si considererà avvenuto nel giorno di negoziazione per gli assegni sprovvisti della clausola “Non Trasferibile” o mancanti dell’indicazione del beneficiario, mentre per le banconote “sospette di falsità” nel giorno di incasso della banconota. Ciò in deroga all’art. 4 – INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA – delle C.G.A.

No, potrà pagare il premio per i primi tre mesi e poi riprendere la copertura quando rientrerà in servizio.

Le polizze RC Cassieri e RC Professionale di Generali Italia scadono tutte il 31 dicembre di ogni anno. Per proseguire la copertura assicurativa nell’anno successivo, l’iscritto dovrà effettuare una nuova adesione compilando e firmando la documentazione prevista per quell’anno (scheda di adesione, modulo “coerenza”, modulo “privacy”). Tali moduli, insieme alla copia del bonifico effettuato per il pagamento del premio, dovranno essere inviati tramite email all’indirizzo adesioni@aletheiaservizi.it; in alternativa potranno essere caricati direttamente in area riservata utilizzando le proprie credenziali.

No, all’assicurato viene rimborsato il 100% del sinistro in quanto le franchigie e gli scoperti presenti in polizza anziché essere a carico degli assicurati sono a carico della contraente, cioè di Aletheia Holding Srl.

La scheda di adesione unitamente alla copia del bonifico andato a buon fine, per l’esatto importo del premio (annuo o di rata), avrà valenza di quietanza e pertanto non è necessaria alcuna email di conferma della copertura assicurativa, come già riportato nella stessa scheda di adesione.

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