3) Dal 2016 è abolita la Tasi sulla prima casa (escluse le abitazioni di lusso cat. A1, A8, A9) e sulle pertinenze (massimo tre, una per ciascuna categoria ammessa: C/2, C/6, C/7). È abolita quindi anche la quota Tasi a carico dell’inquilino che utilizza l’appartamento come abitazione principale, sia mediante contratto di locazione che di comodato, mentre resta dovuta la quota a carico del proprietario che ha locato l’immobile (90% salvo diversa delibera dei singoli Comuni). (c. 14) La Tasi sugli immobili invenduti delle imprese costruttrici è ridotta allo 0,1%. (c. 14)
4) Per gli immobili non di lusso (da A/1 ad A/7), concessi in comodato a parenti in primo grado (figli o genitori), la base imponibile Imu e Tasi è ridotta al 50% a condizione che: · Il contratto di comodato sia registrato; · Il comodante risieda anagraficamente e dimori nel medesimo comune dove si trova l’immobile concesso in comodato; · Il comodante possieda un solo immobile (quello concesso in comodato) ovvero possieda, sempre nel medesimo Comune, altra abitazione, utilizzata ad abitazione principale propria. (c. 10)
5) Ai fini Tasi, sono “assimilate” alle abitazioni principali, quindi escluse dall’imposta, le seguenti: a) Abitazione dei residenti all’estero; b) Abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci (se il socio è studente universitario non è obbligato ad avere la residenza nel Comune) c) Alloggi sociali; d) Ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione; e) Immobili dei militari f) Abitazioni di anziani o disabili che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari (ma solo se previsto dal regolamento comunale). (c. 15)
7) Limitatamente agli immobili diversi da quelli esentati da Tasi, l’aliquota può essere confermata allo 0,8 per mille con apposita delibera comunale. (c. 28)
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