SUPERBONUS 110%: COS’È
L’introduzione del Superbonus 110% è finalizzata al rilancio dell’economia, messa in crisi dall’emergenza Covid-19, e al miglioramento dell’efficienza energetica. Si tratta di un’agevolazione fiscale rivolta al settore dell’edilizia, inserita nel Decreto Rilancio, che prevede una detrazione del 110% sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per interventi di ristrutturazione in edifici esistenti (sono quindi escluse le case di nuova costruzione) finalizzati al miglioramento della classe energetica. Gli interventi interessati riguardano l’efficienza energetica (Ecobonus), con l’isolamento termico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, la riduzione del rischio sismico (Sismabonus), l’installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, nei propri condomini o in abitazioni singole.
Per gli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) il limite temporale entro il quale è possibile detrarre le spese è esteso fino al 31 dicembre 2022, ulteriormente prorogabili fino al 30 giugno 2023 nel caso in cui almeno il 60% dei lavori sia stato completato in data 31 dicembre 2022. Per i condomini il limite temporale è esteso fino al 31 dicembre 2022 se, al 30 giugno 2022, è stato completato almeno il 60% dei lavori.
CHI PUÒ USUFRUIRE DEL SUPERBONUS 110%
I beneficiari del Superbonus sono:
- i condomini;
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- le Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche, per lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
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