Superbonus 110%: negli articoli precedenti avevamo già affrontato l’argomento individuando i soggetti che possono usufruirne e gli interventi effettuabili, principali e trainanti.
Nonostante sia attiva da circa un anno, sono ancora molti i punti da chiarire e le perplessità dell’opinione pubblica nei confronti di questa misura finalizzata al rilancio dell’economia e al miglioramento dell’efficienza energetica.
Abbiamo rivolto alcune domande frequenti all’ingegnere Mario Biritognolo, esperto in materia.
Cos’è il Superbonus 110%, che amplia la precedente misura, l’Ecobonus, e che relazione ha con il Covid19?
Il Superbonus 110% è una detrazione fiscale, riconosciuta a fronte della realizzazione di determinati interventi sul patrimonio costruito avente destinazione residenziale. Ha per oggetto sia gli interventi di efficientamento energetico degli edifici, sia quelli per il miglioramento della resistenza delle strutture e dei livelli di sicurezza sismica degli immobili. Nasce nel contesto dell’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del virus Covid 19, causa di una grave recessione economica che ha spinto, appunto, ad adottare politiche capaci di incentivare la ripartenza. I superbonus rappresentano infatti una formidabile occasione di ripresa del settore dell’edilizia, strategico per l’economia e per i livelli occupazionali italiani, anche in considerazione del rilevante indotto che gli ruota intorno: industria, ricerca, sviluppo tecnologico.
Secondo lei avrà successo questa misura?
In questo primo anno dopo la sua introduzione, l’utilizzo di tale norma di incentivazione è stato estremamente limitato. Le ragioni possono essere individuate nelle seguenti circostanze:
- La normativa è un po’ farraginosa e non sempre chiara;
- Le Banche hanno impiegato un tempo abbastanza lungo per mettere a punto le procedure di acquisizione dei crediti generati dall’applicazione della normativa, anche a causa della difficoltà di valutazione dei rischi e dei vincoli finanziari di una operazione bancaria non ordinaria;
- Si rileva un certo disorientamento dei proprietari di immobili – destinatari del provvedimento – legato, da un lato, alla già citata difficoltà interpretativa della norma e, dall’altro, ad una certa disinformazione della quale credo siano responsabili anche molti colleghi Professionisti che hanno approcciato la questione con approssimazione;
- Si è reso necessario un periodo di organizzazione delle imprese e dei professionisti, rispetto al complicato sistema di procedure ed adempimenti richiesto dalla normativa.
Queste criticità si stanno via via sempre più superando. Ritengo che nel prossimo periodo questi incentivi troveranno una applicazione decisamente più estesa, soprattutto se, come è stato annunciato, saranno introdotte semplificazioni procedurali.
In base alla sua attività di consulenza, sono emerse particolari perplessità da parte dei proprietari di immobili?
Molti hanno mostrato timore in merito ai controlli che saranno messi in atto, negli otto anni successivi al completamento dei lavori, da parte dell’Agenzia delle Entrate e dell’ENEA ed al possibile recupero, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle somme corrispondenti ai crediti fiscali – che possono anche essere ingenti – maggiorate dalle sanzioni previste dalla norma. In questi casi è fondamentale sottolineare che se tutta l’operazione viene condotta in maniera corretta da professionisti onesti e preparati – seguendo l’iter e le prescrizioni indicati nella normativa – e se i lavori vengono realizzati a regola d’arte da Imprese competenti e oneste, non c’è alcun rischio.
Che cosa è la cessione del credito e come funziona?
Nel momento in cui il proprietario di un immobile ad uso residenziale, isolato o in condominio – o un altro dei soggetti previsti dalla normativa sui superbonus (possessore autorizzato, conduttore, usufruttuario, ecc.) – realizza interventi che rientrano tra quelli previsti dalla normativa, ottiene un credito fiscale che può essere portato in detrazione dallo stesso soggetto, in cinque rate annuali uguali, o ceduto a terzi.
La cessione a terzi del credito fiscale ottenuto – attraverso la cessione di credito propriamente detta o lo sconto in fattura – ha un costo, in quanto il soggetto che acquisisce il credito, così come, peraltro, il titolare originario del credito, è gravato, per il suo utilizzo, da un onere finanziario legato alla spendibilità non immediata, ma nell’arco di cinque anni, del credito stesso. Questo onere finanziario è stato valutato nella misura del 10% e ciò rende ragione del riconoscimento di un credito fiscale di 110 a fronte di un costo dei lavori pari a 100.
Tecnicamente, la cessione del credito fiscale ottenuto dal proprietario dell’immobile può essere effettuata all’Impresa esecutrice e ai Professionisti o un Istituto di credito.
Le diverse Banche operanti per l’acquisto del credito, a fronte dell’acquisizione di un credito 110, restituiscono da 100 a 104, importo dal quale va sottratto il costo dell’attività degli Advisor, di cui ciascuna Banca si è dotata per la raccolta ed il controllo della documentazione prevista dalla normativa. Una volta deliberata l’acquisizione del credito, la Banca eroga, a stati di avanzamento dei lavori, certificati dalla direzione lavori.
Pericolo abusi: nel momento in cui il cittadino può non pagare nulla, le aziende e i tecnici potrebbero gonfiare le fatture con un danno evidente alle casse dello Stato. Questo può essere un pericolo, o è stato messo in conto?
Questo rischio è stato ben valutato dal Legislatore. La normativa sui superbonus pone dei vincoli molto precisi finalizzati ad evitare abusi:
- La congruità del costo dei lavori deve essere asseverata dai Tecnici abilitati incaricati, con riferimento a prezzari ufficiali indicati dalla stessa norma;
- Le parcelle dei Professionisti abilitati incaricati devono essere calcolate con riferimento a criteri e norme precisamente indicati dalla normativa sui superbonus;
- La congruità e correttezza amministrativa e fiscale dell’intera operazione devono essere asseverate da Professionisti abilitati (Commercialisti);
- Le caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati e la corretta posa in opera devono essere asseverate dai Tecnici abilitati incaricati, con riferimento a specifiche normative tecniche.
I Tecnici che effettuano le asseverazioni rispondono in sede civile e penale di eventuali asseverazioni mendaci. L’intera procedura è sottoposta a controlli di carattere amministrativo-fiscale, da parte dell’Agenzia delle Entrate e di carattere tecnico, da parte dell’ENEA – Enti alle quali vanno inviati i dossier di competenza – negli otto anni successivi al completamento dei lavori.
Eventuali irregolarità di carattere amministrativo-fiscale e/o tecnico comportano la perdita del credito ed il recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate delle sanzioni.
Ritengo perciò che la possibilità di abusi sia estremamente ridotta.
Quanto durerà il Super Ecobonus? Come potrà il cittadino accedere, nella pratica, alla procedura per l’agevolazione?
Le attuali scadenze del Superbonus sono le seguenti:
- Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, per i quali alla data del 30 Giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 Dicembre 2022;
- Per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 Dicembre 2022;
- Per gli interventi realizzati da IACP, o Enti con le medesime finalità sociali, per i quali alla data del 30/6/2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 Dicembre 2023.
È stata annunciata la proroga del Superbonus a tutto il 2023 per gli interventi effettuati dalle persone fisiche.
L’accesso dei cittadini, proprietari di immobili ad uso residenziale, ai benefici fiscali previsti dalla norma avviene attraverso il conferimento di un incarico a professionisti abilitati, Ingegneri, o Architetti e Commercialisti.
Un’altra procedura, fino ad ora possibile, prevede la firma di un contratto tra il proprietario dell’immobile ed un General Contractor il quale acquisisce il credito di imposta dal proprietario e si occupa della esecuzione dei lavori e di tutte le altre attività professionali connesse.
Questa seconda procedura è stata recentemente messa in crisi dall’Agenzia delle Entrate, la quale ha precisato che non accedono al bonus le spese – in genere piuttosto elevate – relative alle attività di coordinamento messe in atto dal General Contractor.
Personalmente ritengo che la prima procedura, che prevede l’affidamento diretto, da parte del proprietario, all’Impresa esecutrice e ai Professionisti incaricati, sia la più corretta e quella che consente al proprietario stesso di seguire direttamente tutte le diverse fasi.
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