Ammanchi in cassa, negoziazione di assegni senza il timbro “Non Trasferibile”, irregolarità nella segnalazione delle banconote sospette di falsità: sono alcuni dei casi più frequenti in cui il dipendente può essere esposto a richieste di risarcimento da parte di terzi, compresa l’azienda di appartenenza.
Le Polizze Cassieri e le Polizze di Responsabilità Civile Professionale offrono le tutele necessarie per svolgere il proprio lavoro con maggiore serenità.
Dubbi sulle soluzioni proposte dalle polizze in convenzione con Generali Italia? Vediamo insieme alcune delle domande più frequenti su circostanze specifiche e condizioni di fruizione.
Se ho una differenza di cassa quali documenti devo allegare alla denuncia di sinistro?
I documenti da allegare variano in base all’entità del sinistro. Per le deficienze di cassa fino ad € 249,99 i documenti da allegare alla denuncia del sinistro sono:
a) copia della scheda di adesione alla polizza;
b) copia del bonifico bancario attestante l’avvenuto pagamento della copertura assicurativa;
c) copia della denuncia di sinistro firmata dall’Assicurato;
d) copia della dichiarazione sottoscritta dall’Azienda che confermi la mancanza di cassa e l’avvenuta refusione;
e) copia del foglio cassa del giorno dell’evento sinistrale o documento sostitutivo e/o equivalente;
f) copia della nota di addebito interna operata dall’Azienda nei confronti dell’Assicurato;
g) dati necessari a Generali Italia S.p.A. per effettuare il bonifico a favore del cassiere (Banca d’appoggio + Agenzia, intestazione del c/c e codice IBAN).
Se il sinistro è pari a € 250,00 e fino a € 1.000,00, ai documenti sopra elencati va aggiunta anche una “dichiarazione di non copertura assicurativa predisposta e sottoscritta da parte dell’Azienda”.
Se il sinistro supera € 1.000,00, in aggiunta ai documenti di cui sopra deve essere presentata una “dichiarazione sostitutiva del rapporto ispettivo”.
Le multe e le ammende inflitte dal Ministero dell’Economia e della Finanza (MEF) per la negoziazione di assegni senza il timbro “Non Trasferibile” o mancanti dell’indicazione del beneficiario e per i casi di violazione di segnalazione di banconote “sospette di falsità” possono rientrare in qualche modo nelle garanzie previste dalla polizza RC Professionale di Generali Italia?
Le polizze RC Professionali non possono, per legge, dare copertura assicurativa ai danni conseguenti a sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere, multe, ammende, il tutto inflitto direttamente al lavoratore dipendente dalle autorità governative (antimafia e legislazione assimilabile).
Tuttavia la polizza Generali Italia prevede, con un’appendice di precisazione, che l’assicurazione vale anche per l’azione di rivalsa dell’Istituto di Credito nei confronti del dipendente assicurato esclusivamente per i casi di violazione di segnalazione di banconote false, negoziazione di assegni sprovvisti della clausola “Non Trasferibile”, negoziazione di assegni sprovvisti dell’indicazione del beneficiario, fino ad un massimo di € 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo (per ciascun assicurato). Il sinistro si considererà avvenuto nel giorno di negoziazione per gli assegni sprovvisti della clausola “Non Trasferibile” o mancanti dell’indicazione del beneficiario, mentre per le banconote “sospette di falsità” nel giorno di incasso della banconota. Ciò in deroga all’art. 4 – INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA – delle C.G.A.
Se aderisco alla polizza RC Professionale nell’anno in corso e nel corso dello stesso anno mi viene notificata una richiesta di risarcimento per un mio errore commesso negli anni precedenti, la polizza copre questo “sinistro”?
Sì, solo in caso di danni non noti al momento in cui si è aderito alla polizza.
La garanzia vale infatti per le richieste presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione, a condizione che tali richieste traggano origine da un danno non conosciuto a seguito di comportamenti colposi posti in essere non oltre 10 anni prima dell’adesione del dipendente Assicurato.
Nel caso in cui venga presentata una richiesta di risarcimento nel corso dell’anno successivo di adesione alla polizza, posso comunque contare sulla copertura assicurativa, anche se non ho rinnovato l’adesione?
Sì. La polizza RC Professionale copre anche le richieste di risarcimento effettuate entro 1 anno dalla cessazione della polizza (ultrattività) purché l’evento si sia verificato durante il periodo di validità della polizza stessa.
Se vado in pensione o in esodo la polizza RC Professionale mi può offrire una tutela per eventuali richieste di risarcimento patrimoniale che mi sopraggiungessero dopo la mia uscita dal lavoro?
Sì. La polizza RC Professionale di Generali Italia prevede la cosiddetta “garanzia postuma”. Con tale garanzia, nei casi di scioglimento del rapporto assicurativo per cessazione dal servizio, dimissioni volontarie, pensionamento o cambio funzione, l’assicurato potrà chiedere alla Società di poter disporre di un ulteriore periodo di 10 anni per la denuncia del sinistro per i danni derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza e non ancora manifestatisi e non denunciati a Generali. La richiesta dovrà essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo al termine del periodo di annualità assicurativa per il quale è stato pagato il premio.
Il premio unico da versare alla Compagnia, a fronte di tale estensione, sarà equivalente a quello pagato per l’annualità immediatamente precedente il fatto che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.
In caso di sinistro sono tenuto a pagare franchigie allo scoperto previste dalle condizioni?
No, all’assicurato viene rimborsato il 100% del sinistro in quanto le franchigie e gli scoperti presenti in polizza anziché essere a carico degli assicurati sono a carico della contraente, cioè di Aletheia Holding Srl.
Se vuoi avere maggiori informazioni consulta la pagina delle FAQ o scrivici all’indirizzo email: amministrazione@aletheiaservizi.it