Anche i lavoratori con contratto “ibrido” (contratto di lavoro subordinato + contratto di lavoro autonomo) possono aderire alla polizza R.C. Professionale di Generali Italia per l’anno 2025, che li copre sia per i giorni di lavoro subordinato sia per quelli di lavoro autonomo, in cui opera come consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (Agente).
CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE ASSICURIAMO?
La garanzia per il lavoro “autonomo” non può essere prestata se non viene sottoscritta anche un’opzione della polizza RC Professionale prevista per i lavoratori subordinati.
CHE COSA E’ ASSICURATO?
Generali Italia risponde delle somme che l’Assicurato è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi – compresi i clienti – in conseguenza di errori professionali dovuti a un fatto colposo, commesso nell’esercizio della promozione/collocamento dei prodotti e/o servizi.
L’assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate ai terzi, in conseguenza dell’errato trattamento, raccolta, registrazione ed elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione dei dati personali. Legge Privacy (Regolamento UE n.679/2016).
A CHI E’ RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?
La garanzia è rivolta a tutto il personale iscritto alla First Cisl di ogni ordine e grado, che ha sottoscritto un contratto come consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (Agente) e regolarmente iscritto:
all’Albo unico dei consulenti finanziari come consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede di cui all’art. 31, comma 4, del Testo Unico della Finanza,
al Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi tenuto dall’IVASS (RUI).
GARANZIA POSTUMA
Nei casi di scioglimento del rapporto assicurativo per cessazione dal servizio, dimissioni volontarie, pensionamento o cambio funzione, l’Assicurato può chiedere Alla Compagnia che si riserva di accettare tale richiesta, di poter disporre di un ulteriore periodo di 5 anni per la denuncia del sinistro per i danni derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza e non ancora manifestatisi e non denunciati a Generali Italia.
La richiesta deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo al termine del periodo di annualità assicurativa per il quale è stato pagato il premio, e deve essere corredata dalla dichiarazione di sinistri noti o conosciuti allegata alla polizza.
La richiesta deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo al termine del periodo di annualità assicurativa per il quale è stato pagato il premio, e deve essere corredata dalla dichiarazione di sinistri noti o conosciuti allegata alla polizza.
Con poche mosse puoi registrarti e velocizzare l’accesso alla tua polizza cassieri, studiata sulla base delle tue esigenze assicurative. Non perdere l’occasione! COMPILA IL FORM, È SEMPLICE E VELOCE! Poi stampa e firma il documento generato e INVIALO per fax o per email.