Polizza Infortuni e Spese Sanitarie

La Polizza permette di percepire un piccolo capitale in caso d’invalidità permanente ed il pagamento delle spese sanitarie nella misura sotto indicata.

La polizza è valida 24 ore su 24.

Massimali assicurati:

Invalidità permanente: 2.000,00 euro

Rimborso spese sanitarie da infortunio: 400,00 euro

Premio annuo: gratuita

POLIZZA INFORTUNI n. 370113037, RISERVATA AGLI ADERENTI ALLE POLIZZE PROFESSIONALI

Ciascun iscritto First Cisl che abbia aderito per l’anno 2019 alle polizze professionali (RC Cassieri, RC Professionale, Integrata RC Cassieri + RC Professionale) proposte dal Sindacato, o che abbia rinnovato nello stesso anno tale tipo di copertura, è automaticamente assicurato con la nostra nuova polizza infortuni cumulativa.

Il tipo di copertura è h24, per gli infortuni avvenuti sia durante l’attività lavorativa che nel tempo libero, in tutto il mondo.

Gli assicurati sono esonerati dall’obbligo della denuncia di eventuali precedenti infermità (fermo il disposto dell’art. “Criteri di indennizzabilità”) nonché dell’esistenza di altre assicurazioni (fermo l’obbligo di dare comunicazione della loro esistenza al momento della denuncia dell’infortunio).

PERSONE ESCLUSE DALL’ASSICURAZIONE – PERSONE NON ASSICURABILI

L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni.

Non sono altresì assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive.

SOMME ASSICURATE PRO-CAPITE

  • Invalidità permanente da infortunio: € 2.000,00
  • Rimborso spese sanitarie da infortunio: € 400,00

FRANCHIGIA/SCOPERTO

  • Invalidità permanente da infortunio: franchigia assoluta 60%.

Nel caso in cui l’invalidità permanente da infortunio sia di grado superiore al 60%, l’indennizzo per invalidità permanente verrà liquidato al 100% sulla somma assicurata in polizza per invalidità permanente, fermo restando in ogni caso il disposto dell’art. “Criteri di indennizzabilità”.

  • Rimborso spese sanitarie da infortunio: scoperto del 20% con il minimo di € 80,00, per ciascun sinistro.

COSA GARANTISCE

Sono considerati infortuni e compresi nell’assicurazione:

  1. le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e le folgorazioni;
  2. l’assideramento e il congelamento;
  3. le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita, restando comunque escluse le conseguenze di intossicazioni dovute ad abuso di alcoolici e di psicofarmaci o ad uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
  4. l’asfissia per fuga di gas o vapori;
  5. l’annegamento;
  6. le lesioni corporali sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana in occasione di aggressioni e di atti violenti subiti, anche se dovuti a movente politico, sociale, sindacale o atto terroristico nonché quelle sofferte in occasione di tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia preso parte attiva (a parziale deroga dell’art. 1912 del Codice Civile);
  7. le conseguenze delle infezioni dovute ad infortunio indennizzabile a termini di polizza, nonché degli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti, esclusa comunque la malaria;
  8. le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza.

Sono altresì compresi dalla presente assicurazione:

colpa grave – gli infortuni sofferti in conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell’Assicurato (a parziale deroga dell’art. 1900 del Codice Civile);

servizio militare – gli infortuni avvenuti durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso e i richiami per esercitazioni, con esclusione degli infortuni derivanti dallo svolgimento delle attività tipiche di tali servizi;

eventi speciali – gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;

pratica sportiva – gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport con esclusione di pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado, arrampicata libera (free climbing), canoa fluviale oltre il 3° grado, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, sci acrobatico, sci o snow-board estremi, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere.

COSA ESCLUDE

Sono esclusi dall’assicurazione:

  1. gli infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
  2. gli infortuni causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni subiti dall’Assicurato anche se in possesso di patente scaduta, a condizione che lo stesso rinnovi il documento entro 3 mesi; l’assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
  3. gli infortuni causati dall’uso di aeromobili in genere, di apparecchi per il Volo da Diporto o Sportivo (ad esempio: deltaplani, parapendio, ultraleggeri, ecc.), salvo quanto previsto dall’art. “Rischio volo”, nonché di mezzi subacquei;
  4. gli infortuni derivanti da:
    • partecipazione a corse e gare (e relative prove ed allenamenti) comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura, nonché a regate veliche svolte in mari diversi dal Mar Mediterraneo;
    • partecipazione a competizioni (e relative prove ed allenamenti) di baseball, calcio, calcetto, pallavolo, beach-volley, pallacanestro, sci, snow-board, ciclismo, sport equestri e hockey (nelle sue varie forme), pattinaggio, se organizzate da Federazioni Sportive;
  5. gli infortuni avvenuti in occasione di guerra ed insurrezione;
  6. gli infortuni derivanti da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
  7. gli infortuni causati da operazioni chirurgiche o da trattamenti non resi necessari da infortunio;
  8. le ernie, gli infarti e le rotture sottocutanee di tendini;
  9. le conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  10. le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto terroristico o guerra.

RISCHIO VOLO

A parziale deroga dell’art. “Esclusioni” lett. c), la garanzia vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento, trasporto privato aziendale (Industrial Aid) e trasporto pubblico passeggeri su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, esclusi quelli effettuati:

  • su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto privato aziendale (Industrial Aid) e dal trasporto pubblico di passeggeri;
  • su aeromobili di aeroclubs;
  • su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (quali, per esempio, deltaplani, ultraleggeri, parapendio).

CRITERI DI INDENNIZZABILITA’

La Società liquida l’indennizzo convenuto soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che risulti indennizzabile a termini di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

DENUNCIA DELL’INFORTUNIO

La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento e delle cause che lo determinarono, corredata da certificato medico, deve essere inviata dall’Assicurato entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità, con le seguenti modalità:

  • per posta raccomandata a/r, scrivendo ad Agenzia Generali Roma Porta Pia – Ufficio Sinistri, Via Messina 31 00198 Roma e, per conoscenza
  • via e-mail, utilizzando la casella amministrazione@aletheiaservizi.it

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici, sino a guarigione avvenuta.

L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.

Qualora l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Società.

L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.

 

Per maggiori informazioni telefona al numero +39 06 87809840

o scrivi ad amministrazione@aletheiaservizi.it

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