Come riconoscere un fornitore affidabile e quali provvedimenti prendere in caso di truffa subita
Pubblicità in tv, telefonate dai call center, proposte via email e addirittura porta a porta: le grandi possibilità di risparmio offerte dal mercato libero della luce e del gas hanno subito creato un terreno fertile per sfide di marketing tra i diversi fornitori, alcuni di questi poco o per niente affidabili. Ma come districarsi nella giungla di proposte, offerte e tariffe senza incorrere in truffe?
Lo abbiamo chiesto all’avvocato consumerista Valerio Vasale, esperto di tematiche legate alla tutela degli interessi e dei diritti dei consumatori.
Avvocato Vasale, c’è un modo per verificare, in modo semplice, l’affidabilità di un fornitore che ci propone di stipulare un nuovo contratto?
«Per riconoscere un fornitore affidabile occorre innanzitutto verificare l’offerta, confrontando la pubblicità con le condizioni contrattuali reali. Un utile strumento di controllo è fornito da Arera. Dal 1° luglio 2018 è infatti online il Portale Offerte per la raccolta e la pubblicazione di tutte le offerte presenti sul mercato di vendita al dettaglio elettrico e gas naturale. Su questo sito pubblico clienti domestici, famiglie e piccole imprese possono confrontare e scegliere in modo semplice, chiaro e gratuito le offerte di elettricità e gas.Il Portale Offerte mette a disposizione un motore di ricerca di semplice utilizzo e offre una serie di informazioni utili sui mercati dell’energia elettrica e del gas e sulle novità di legge previste. Il Portale Offerte è realizzato e gestito da Acquirente Unico, come disposto dall’ARERA in attuazione della legge 124/2017 che ha previsto la fine dei servizi di tutela».
E come comportarsi invece in caso di errori o truffe?
«In caso di truffa o problemi con i distributori occorre rivolgersi, a seconda dei casi, a una Associazione dei Consumatori affidabile o a un avvocato. Per quanto concerne problematiche legate a fatturazione errata, mancati conguagli e discrepanze tra lettura reale e presuntiva, richiesta in unica soluzione di conguagli (anziché con proposta di rateizzazione), mancato rispetto di quanto previsto in contratto, o qualsiasi altra problematica inerente il mancato rispetto delle previsioni di legge o contrattuali, occorre scrivere un reclamo all’operatore (preferibilmente a mezzo pec o racc. A/R) e, qualora non si abbia riscontro entro 40 giorni, o in caso di risposta insoddisfacente, attivare la procedura di conciliazione innanzi all’ARERA, tramite il portale Conciliaweb, ove occorre registrarsi (lo si può fare personalmente, ma è sempre preferibile rivolgersi a una associazione dei consumatori o a un professionista). La procedura è condizione di procedibilità dell’azione giudiziale, ovverosia, deve essere attivata obbligatoriamente, prima di ricorrere a un tribunale».
Cosa comporta questa procedura e quali costi ha?
«La procedura è gratuita e prevede che il conciliatore convochi innanzi a sé la parte (o il suo delegato) e il fornitore attraverso la piattaforma telematica (conference call o stanza virtuale) al fine di tentare di risolvere le problematiche insorte, attraverso un accordo tra le parti, il quale, ove raggiunto, verrà formalizzato in un verbale di conciliazione che ha valore di titolo esecutivo, ossia può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti. Anche il distributore convocato quale ausilio tecnico, in accordo con la parte attivante, ha facoltà di sottoscrivere l’accordo assumendo specifici obblighi».
Che succede se non si giunge con questi strumenti a una conciliazione?
«Nel caso in cui non si raggiunga un accordo o qualora l’operatore, pur obbligato, non partecipi all’incontro, il conciliatore redige un verbale con cui indica che il tentativo ha avuto esito negativo. In questi casi, il tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziale, si considera esperito e il cliente potrà rivolgersi eventualmente al giudice per risolvere la controversia. Se il cliente non si presenta all’incontro, la domanda è archiviata e il tentativo non si considera svolto. L’Arera interviene anche nei casi di illegittima interruzione del servizio, ordinandone il ripristino, in attesa dell’esito della procedura conciliativa. In caso di truffa, oltre alla procedura anzidetta, che potrà essere attivata al fine di ritornare al precedente operatore, si può presentare querela contro l’autore materiale della truffa (soprattutto in caso di firme false). In detti casi, occorre rivolgersi necessariamente a un legale, onde evitare di incorrere in errori».