Legge di bilancio per il 2020: tax credit per zone “disagiate”

Riguardano gli investimenti effettuati nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia, quelli realizzati nelle Zone economiche speciali e quelli messi in atto nelle regioni del Mezzogiorno

Il Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) prevede la proroga, a tutto il 2020, del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e di quello riservato a chi investe nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Sud Italia. Estesa la fruibilità del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zes e istituita la zona franca doganale nell’area portuale di Taranto.
Vediamo ora le singole disposizioni riguardanti le diverse agevolazioni.

Credito d’imposta per investimenti nel Centro Italia
Il comma 218 della legge di bilancio 2020 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2020, il periodo entro il quale le imprese localizzate nei comuni situati nelle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi simici che si sono succeduti dal 24 agosto 2016 che effettuano investimenti possono beneficiare del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi.
 
Il bonus per gli investimenti nei territori del sisma è stato istituito dall’articolo 18-quater del decreto legge n. 8/2017 che ha esteso alle imprese localizzate nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dalla legge di stabilità 2016.
In particolare, il beneficio viene attribuito nella misura del 25% per le grandi imprese, del 35% per le medie imprese e del 45% per le piccole imprese.
Il regime di aiuti di cui all’articolo 18-quater è stato autorizzato dalla Commissione europea.
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019 ha fornito indicazioni sulle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta (vedi articolo “La comunicazione per il Mezzogiorno vale anche per i bonus sisma e Zes”).
Con la risoluzione n. 83/E del 27 settembre 2019 è stato poi istituito il codice tributo “6905 (credito d’imposta investimenti sisma centro Italia – articolo 18-quater, comma 1, Dl n. 8/2017) da utilizzare nel modello F24 telematico.
 
Rafforzamento Zes e Zona franca doganale nel porto di Taranto
Esteso ai beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 (anzichè entro il 31 dicembre 2020) il credito d’imposta concesso per gli investimenti nelle Zone economiche speciali dal comma 316 della legge di bilancio 2020. Il medesimo comma istituisce anche la Zona franca doganale nell’area portuale di Taranto, per incentivarne il recupero delle potenzialità e sostenere l’occupazione.
 
Il comma 316 della legge di Bilancio 2020 modifica l’articolo 5, comma 2 del Dl n. 91/2017 riguardante il regime fiscale per gli investimenti nelle Zes stabilendo che il credito d’imposta già previsto per gli investimenti nelle Zes sia commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022, estendendone quindi la fruibilità; resta invariato il limite massimo previsto, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.
Anche in questo caso l’Agenzia delle entrate ha dato disposizioni in merito alle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone economiche speciali con il citato provvedimento del 9 agosto 2019 e con la medesima risoluzione 83/E del 27 settembre 2019 ha istituito il codice tributo “6906” (credito d’imposta investimenti Zes – articolo 5, comma 2, Dl n. 91/2017) da utilizzare con il modello F24 telematico.
 
È bene ricordare che le agevolazioni vengono revocate nel caso in cui le imprese non mantengono le loro attività nelle Zes per almeno 7 anni dopo aver completato l’investimento.
L’istituzione delle Zone economiche speciali è stata prevista dal “decreto Sud” (articoli 4 e 5, Dl n. 91/2017) per favorire, in alcune aree del Paese, la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, finalizzate allo sviluppo delle imprese già operanti, nonché all’insediamento di nuove realtà imprenditoriali
Secondo la normativa di riferimento, per Zes si intende “una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale” (avente le caratteristiche stabilite dal regolamento Ue n. 1315 dell’11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).
Sulla base della normativa europea, le Zes possano essere costituite in alcune aree del Paese, in particolare nelle regioni “meno sviluppate” o “in transizione”. Le regioni meno sviluppate in Italia sono Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania, mentre sono regioni in transizione Sardegna, Abruzzo e Molise
Nelle Zes occorre creare condizioni favorevoli dal punto di vista economico, finanziario e amministrativo che permettano lo sviluppo delle imprese già esistenti e la nascita di nuove realtà imprenditoriali; in particolare, le imprese che si insediano all’interno delle Zes usufruiscono di benefici fiscali nonché di riduzione dei termini dei procedimenti e di semplificazione degli adempimenti, così come stabilito dall’articolo 5 del Dl n. 91/2017.
 
L’istituzione della Zona franca doganale nell’area portuale di Taranto è prevista dalla lettera b) del comma 316 che stiamo prendendo in considerazione. Per tale Zona franca doganale, che ha lo scopo di incentivare il recupero delle potenzialità nell’area portuale di Taranto e di sostenere l’occupazione, la perimetrazione è definita dall’Autorità di sistema portuale del Mar Jonio e approvata con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
 
Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno
Il comma 319 della legge di bilancio 2020 stabilisce la proroga la 31 dicembre 2020 del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zono assistite situate nelle regioni del Mezzogiorno, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
 
L’articolo 1, commi da 98 a 110, della legge n. 208/2015 (Stabilità 2016), ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, effettuano l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, vale a dire macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Il credito di imposta è riconosciuto nel rispetto della Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, cioè del 25% per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e del 10% per le grandi imprese ubicate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise. Inoltre, le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate: di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese; di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni.
 
Va inoltre ricordato che l’Agenzia delle entrate ha emanato le circolari 34/2016 e 12/2017, interpretative della disciplina agevolativa e con il provvedimento 14 aprile 2017 ha messo a disposizione il modello, con le relative istruzioni, per la presentazione, in via telematica, delle richieste di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta.

Fonte: FiscoOggi.it – 16 gennaio 2020

 

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