Legge di bilancio per il 2020: proroga per il bonus formazione 4.0

È utilizzabile, in compensazione, dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili e non può essere ceduto o trasferito neanche all’interno del consolidato fiscale

Con le modifiche apportate in sede di approvazione al Senato, i commi da 210 a 217 dell’articolo 1 della legge di bilancio (legge n. 160/2019) prorogano al 2020 il credito d’imposta formazione 4.0, rimodulano i limiti massimi annuali ed eliminano l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Analizziamo da vicino le disposizioni.

Proroga del credito d’imposta
In dettaglio, il comma 210 stabilisce che la disciplina del bonus per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale impresa 4.0 si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Il beneficio è confermato per il 2020.
La legge di bilancio 2018, ricordiamo, ha previsto un credito d’imposta in favore delle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, fino ad un importo massimo annuale di 300 mila euro per ciascun beneficiario, qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
Tali attività devono essere svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloudfog computingcyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
Escluse dal beneficio sono le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.
Con la legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 79 della legge n. 145 del 2018) il beneficio è stato rimodulato secondo la dimensione delle imprese: il credito d’imposta, fermo restando il limite massimo annuale di 300 mila euro, è attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40% di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, come definite dalla normativa europea, il credito d’imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200 mila euro e nella misura del 30 per cento.

I nuovi limiti
Il comma 211 effettua alcune rimodulazioni del limite massimo annuale del credito da applicarsi secondo la dimensione delle imprese, prevedendo che:

  • nei confronti delle piccole imprese il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300 mila
  • nei confronti delle medie imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250 mila euro
  • nei confronti delle grandi imprese il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250 mila.

La misura del credito d’imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i tetti massimi annuali, al 60% se l’attività di formazione ammissibili riguarda lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati.

Le altre novità
Il comma 212 stabilisce che, ferma restando l’esclusione delle imprese in difficoltà, la disciplina del credito d’imposta non si applica alle aziende destinatarie di sanzioni interdittive.
L’effettiva fruizione del bonus è, dunque, subordinata alla condizione che l’impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il comma 213 dispone che, nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa, si considerano ammissibili al credito d’imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma, le università, pubbliche o private, o le strutture a esse collegate, e ai soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En Iso 9001:2000 settore EA 37, anche le attività commissionate agli istituti tecnici superiori.
Il comma 214 specifica che il beneficio fiscale è utilizzabile, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione e che non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
La disposizione prevede, inoltre, che, al solo fine di consentire al ministero dello Sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali del Piano nazionale impresa 4.0, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta devono effettuare una comunicazione al Mise, il cui modello, contenuto, modalità e i termini di invio saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale.
Il comma 215 elimina l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali.
Tale modifica recepisce le osservazioni espresse da Confindustria nelle audizioni parlamentari in cui era stato rappresentato lo scarso appeal del beneficio dovuto all’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali.
Infine, il comma 217 prevede che agli adempimenti previsti dal regolamento Ue n. 651/2014, in materia di aiuti compatibili con il mercato interno, provvede il ministero dello Sviluppo Economico. Al riguardo, l’articolo 31 di tale regolamento Ue consente gli aiuti alla formazione a determinate condizioni, tra cui quella che l’intensità di aiuto non superi il 50% dei costi ammissibili, nell’ambito dei quali rientrano le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione.

Fonte: FiscoOggi.it – 20 gennaio 2020

 

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