Legge di bilancio per il 2020: prelievo su fringe benefit, fumo, premi

Le norme riguardano la deducibilità dei costi per veicoli aziendali, le accise su tabacchi lavorati e la nuova imposta sui prodotti accessori ai tabacchi e le modifiche della tassa sulla fortuna

La legge di Bilancio 2020 diventa “green” e lega la tassazione delle auto aziendali al livello di inquinamento prodotto, introduce tassazioni sui tabacchi e gli accessori da fumo allo scopo di disincentivarne l’uso e tutelare la salute dei cittadini, aumenta la “tassa sulla fortuna” per incrementarne il gettito nelle casse erariali. Analizziamo da vicino le novità. 
 

Auto aziendali, più inquinano più pagano
I commi 632 e 633 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020 modificano la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sarà collegata ai valori di emissione di anidride carbonica; di conseguenza all’aumentare dei valori di emissione, aumenterà il reddito figurativo.
 
Il fringe benefit (compenso in natura) è una forma di remunerazione complementare, riconosciuta dall’azienda al dipendente per integrare la retribuzione principale. Ai fini reddituali, per alcune specifiche tipologie, il legislatore, in deroga al criterio generale del valore normale, ha previsto una determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione.
In particolare, oggi, gli autoveicoli concessi in uso promiscuo concorrono alla formazione del reddito imponibile del dipendente nella misura del 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali Aci, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente (articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir).

Le tabelle nazionali dei costi chilometrici sono elaborate dall’Automobile club d’Italia entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicate al Mef che, a sua volta, provvede alla loro pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo (vedi articolo “Fringe benefit: i costi per il 2020. In Gazzetta le nuove tabelle Aci”.

Le innovazioni apportate dai commi in esame riguardano innanzitutto una riscrittura dell’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir nel quale si stabilisce che a partire dal 1° luglio 2020 per le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo, che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente si assumerà il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico Aci; per quelli con CO2superiore a 60 g/km ma non superiore a 160 g/km la percentuale sale al 30%; per i veicoli con CO2superiore a 160 g/km ma entro 190 g/km la percentuale sarà del 40% per il 2020 per poi salire al 50% nell’anno 2021 e infine per i veicoli con CO2oltre i 190 g/km si assumerà il 50% che diventerà il 60% dal 1° gennaio 2021.
Il successivo comma stabilisce che l’attuale disciplina vigente al 31 dicembre 2019, che prevede l’applicazione di un’unica percentuale, pari al 30%, per  tutti i veicoli, continua ad applicarsi per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
 
Tabacchi e accessori: prima di tutto la salute
Il comma 659 alza le accise che gravano sui tabacchi lavorati, mentre il comma  660 introduce una nuova imposta sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo (filtri e cartine per arrotolare le sigarette), nella misura di 0,0036 euro al pezzo.
Il primo comma apporta, innanzitutto, modifiche all’articolo 39-octies del Dlgs n. 504/1995 (Testo unico accise) stabilendo che viene innalzato l’importo dell’accisa minima gravante – per ogni chilogrammo convenzionale – sui sigari che passa da 30 a 35 euro, sui sigaretti che aumenta da 32 a 37 euro e sul tabacco trinciato a taglio fino da utilizzare per arrotolare le sigarette che va da 125 a 130 euro.
Sale anche l’onere fiscale minimo sulle sigarette che passa da 95,22% al 96,22% della somma dell’accisa globale e dell’Iva, calcolate riferite al prezzo medio ponderato delle sigarette.
Viene anche modificato l’allegato 1 del Tua allo scopo di elevare le aliquote di base sui tabacchi lavorati e di unificare il prelievo sul tabacco da fiuto o da mastico.
Le aliquote di base dei tabacchi lavorati, pertanto, sono così rideterminate:

  • sigari dal 23 al 23,5 per cento
  • sigaretti dal 23,5 al 24 per cento
  • sigarette dal 59,5 al 59,8 per cento
  • tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette dal 56 al 59 per cento
  • altri tabacchi da fumo dal 56 al 56,5 per cento
  • tabacco da fiuto e da mastico dal 24,78 al 25,28 per cento.

Il comma 660 introduce un nuovo articolo 62-quinquies nel Tua che assoggetta a imposta di consumo le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette.
L’imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo è pari a 0,0036 euro per ciascun pezzo contenuto nella confezione destinata alla vendita al pubblico,
I prodotti sopra descritti andranno inseriti in un’apposita tabella di commercializzazione tramite una determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Gli stessi prodotti saranno venduti al pubblico esclusivamente tramite i rivenditori autorizzati di generi di monopolio; in caso di vendita di detti articoli da parte di esercizi non autorizzati ricorre il reato di contrabbando doganale con le relative sanzioni che comportano la chiusura dell’esercizio o la sospensione della licenza o dell’autorizzazione dell’esercizio stesso.
L’imposta è dovuta dal produttore o fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero al momento della cessione dei prodotti alle rivendite autorizzate.
Sempre con una determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli verranno stabilite le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti nelle tabelle di commercializzazione previste per ciascuna delle categorie di prodotto, nonché gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta
Per i prodotti sottoposti all’imposta di consumo è vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, ai consumatori che acquistano in Italia.
 
Anche la fortuna ha il suo “prezzo”
I commi da 731 a 735 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 stabiliscono l’incremento del prelievo erariale sulle new slot e sugli apparecchi in rete che si attivano solo in presenza del collegamento a un sistema di elaborazione della rete stessa; riducono la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite; aumentano al 20% sia il prelievo sulle vincite eccedenti i 200 euro sia il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro.
 
Con il comma 731 si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2020 venga aumentata la misura del prelievo erariale unico (Preu) sulle new slot e fissata al 23,85% fino al 31 dicembre 2020 e al 24% dal 1° gennaio 2021 e per quanto riguarda le apparecchiature di Videolottery (Vlt) aumenta all’8,50% sino al 31 dicembre 2020 e all’8,60% dal 1° gennaio 2021.
Il comma 732 prevede che con decorrenza 1° gennaio 2020 la percentuale delle somme giocate destinate alle vincite (payout) è fissato in misura non inferiore al 65% per le new slot e in misura non inferiore all’83% per le Vlt. Le operazioni tecniche per l’adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio.
I successivi commi 733 e 734 introduco nuovi aumenti sulla cosiddetta “tassa sulla fortuna”.
Il comma 733 dispone che dal 15 gennaio 2020 il prelievo sulle vincite eccedenti i 200 euro sia portato dal 12% al 20% per gli apparecchi Vlt.

Il comma 734 invece, a decorrere dal 1° marzo 2020, porta al 20% il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro in riferimento ai giochi numerici a totalizzatore e alle lotterie nazionali ad estrazione istantanea. Nello stesso comma è previsto che con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli venga modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi Superenalotto e Superstar destinate al fondo utilizzato per integrare il montepremi riguardante le vincite di quarta e quinta categoria dell’Enalotto per adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite.
Infine il comma 735 dispone l’abrogazione dell’articolo 26 del Dl n. 124/2019  che prevedeva che a partire dal 10 febbraio 2020 la misura del Preu per le new slot e le Vlt fosse fissata rispettivamente nel 23% e nel 9 per cento.

Fonte: FiscoOggi.it – 17 gennaio 2020

Scaricare L’articolo 1, comma 632 e 633                             Scaricare la Legge di bilancio 2020 (integrale)

Scaricare L’articolo 1, comma 659 e 660 

Scaricare L’articolo 1, comma 731, 732, 733, 734 e 735 

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