Nel rispetto della protezione dei dati personali e dei principi di necessità e proporzionalità, un decreto Mef definirà i diritti da limitare, le modalità di esercizio e le misure di garanzia
Coniugare la tutela dei dati personali e gli strumenti a disposizione dell’amministrazione finanziaria per contrastare l’evasione fiscale è stato uno degli obiettivi della manovra 2020. In particolare, i commi da 681 e 686 dell’articolo 1, ampliano le possibilità di utilizzo delle informazioni presenti nell’archivio dei rapporti finanziari, all’interno dell’anagrafe tributaria, per effettuare un’efficace analisi del rischio evasione.
Cercando di semplificare, si può dire che le nuove disposizioni consentono all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza di elaborare e incrociare le informazioni contenute nell’archivio dei rapporti finanziari, tramite tecnologie e interconnessioni con altre banche dati di cui dispongono, per mettere in atto azioni più mirate di contrasto all’evasione fiscale. L’obiettivo è selezionare posizioni “tipo” che per caratteristiche meritano di essere poste a controllo e, al tempo stesso, incentivare l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti.
L’input è la certezza che l’attività di prevenzione e contrasto dell’evasione sia di preminente interesse pubblico, per cui, entro certi limiti, viene ammesso il trattamento dei dati personali. A tal fine, il comma 681 è intervenuto aggiungendo al comma 2, lettera i), articolo 2-sexies, del Dlgs n. 196/2003 (Codice generale sulla protezione dei dati personale), la frase “comprese quelle di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale”.
Lo stesso comma integra, inoltre, il successivo articolo 2-undecies del Codice a proposito delle limitazioni alla salvaguardia dei diritti dell’interessato, in caso di effettivo e concreto ostacolo ad attività di pubblico interesse; alla disposizione è stata aggiunta la lettera f-bis) che include tra gli interessi pubblici tutelati quelli in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale.
Le nuove disposizioni, in particolare, intervengono sul diritto di accesso, rettifica e cancellazione, limitazione del trattamento e opposizione al trattamento dei dati personali, e alla portabilità. Non cambia nulla, invece, in materia di limitazioni riguardanti i diritti di trasparenza e informazione a salvaguardia dei diritti del contribuente (articoli 12, 13, e 14 del Regolamento Ue n. 2016/679).
L’intervento legislativo potenzia, dunque, le linee strategiche anti-evasione di Agenzia delle entrate (comma 682) e Guardia di finanza (comma 686) consentendo che le informazioni sui rapporti bancari e finanziari e le movimentazioni di natura finanziaria, trasmessi dagli intermediari bancari e finanziari all’anagrafe tributaria, possano essere utilizzati anche ai fini dell’analisi di rischio, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23 del Regolamento Ue n. 2016/679, anche previa “pseudonimizzazione” dei dati personali ovvero assegnando alla posizione una cifratura al posto del codice fiscale dell’interessato per evitare l’individuazione del contribuente.
Inoltre, il comma 683 prevede che il ministro dell’Economia e delle Finanze definisca, nel dettaglio, con un prossimo decreto, i limiti di utilizzo e le modalità di esercizio delle informazioni contenute nell’archivio dei rapporti finanziari.
L’Agenzia delle entrate prima di utilizzare le informazione secondo le modalità del comma 682 ai fini dell’analisi del rischio, sentito anche il Garante della privacy, deve comunque valutare l’impatto della procedura sulla tutela dei dati personali, indicando anche le misure necessarie per assicurare la qualità di tali dati (comma 684). In ogni caso, specifica il comma 685, in mancanza di espressa autorizzazione del Garante, l’amministrazione finanziaria non può trattare i dati dell’archivio dei rapporti finanziari, in base al comma 682, prescindendo dalla valutazione di impatto.
Fonte: FiscoOggi.it – 28 gennaio 2020
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