Legge di bilancio per il 2020: conferma per lo sport bonus

Le persone fisiche e gli enti non commerciali possono utilizzare il credito direttamente in dichiarazione dei redditi, i titolari di reddito d’impresa tramite il meccanismo della compensazione

L’articolo 1, comma 177, del Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) estende a tutto il 2020 la possibilità di usufruire del credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
La disciplina relativa allo sport bonus è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 621 a 626, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e prevede che il beneficio spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Il credito d’imposta spetta nei casi in cui la dazione sia stata effettuata sia nei confronti del proprietario dell’impianto sia nei confronti di soggetti che detengono l’impianto in concessione o in altro tipo di affidamento. Per usufruire dell’agevolazione le nuove strutture da realizzare devono essere pubbliche.
 
In base all’articolo 1, comma 179, del Bilancio 2020, per l’attuazione di tali disposizioni continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le previsioni del Dpcm 30 aprile 2019. Il provvedimento richiamato stabilisce che l’agevolazione fiscale è riconosciuta alle persone fisiche e agli enti non commerciali nonché a tutte le imprese e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti, a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate per il tramite di un sistema di pagamento tracciabile, quale: il bonifico bancario, il bollettino postale, le carte di debito, le carte di credito e prepagate o gli assegni bancari e circolari.
 
Il beneficio spetta entro determinati limiti ovvero, per le persone fisiche e gli enti non commerciali, in misura non superiore al 20% del reddito imponibile indicato in dichiarazione e, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, in misura non superiore al 10‰ dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo e non è cumulabile con altre agevolazioni previste da legge a fronte della stessa liberalità.
Per quanto riguarda le modalità di fruizione, le persone fisiche e gli enti non commerciali possono utilizzare il credito direttamente in dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute, mentre i titolari di reddito d’impresa devono ricorrere al meccanismo della compensazione di cui al Dlgs n. 241/1997.
 
Al fine di incentivare il ricorso al bonus, la legge prevede che lo stesso non è soggetto al limite di utilizzo in compensazione pari a 700 mila euro, di cui alla legge n. 388/2000, e al limite annuale di utilizzo di 250 mila euro, previsto dalla legge n. 244/2007. A ogni modo, i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare all’ufficio per lo sport, istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri, l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici.
 
Inoltre, entro il 30 giugno di ogni anno successivo all’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione delle nuove strutture, i destinatari dei contributi dovranno comunicare lo stato di avanzamento dei lavori, mediante rendicontazione delle somme erogate.
In base alle norme richiamate dalla legge di bilancio, il credito d’imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti. Qualora l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita fruizione del credito d’imposta, la stessa ne dà comunicazione in via telematica all’ufficio per lo sport che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
 
Il comma 180 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2020, infine, inserisce le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva tra i destinatari del fondo per interventi in favore delle società dilettantistiche previsto dall’articolo 13, comma 5, del Dl n. 87/2018. I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse disponibili saranno definiti con apposito Dpcm o con decreto dell’Autorità politica con delega allo sport.

Fonte: FiscoOggi.it – 7 gennaio 2020

Scaricare L’articolo 1, comma 177, 179, 180                            Scaricare la Legge di bilancio 2020 (integrale)

 

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