Cancellata la disposizione che introduceva, da quest’anno, la tassazione sostitutiva al 20% per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi/compensi compresi tra 65.001 e 100 mila euro
La disciplina del regime forfetario, riservato alle persone fisiche titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65 mila euro (articolo 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014), è stata oggetto di alcune modifiche a opera della legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 692, legge n. 160/2019).
In particolare, sono stati reintrodotti due vincoli che, secondo la relazione tecnica al provvedimento normativo, dovrebbero ridurre quasi di un quarto la platea dei beneficiari del regime, da 1,4 milioni a meno di 1,1 milioni:
- è stata aggiunta una nuova condizione di accesso, rappresentata dal limite di 20 mila euro lordi di spese sostenute per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e quelle per prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari. Invero, tale requisito, anche se con tetto decisamente più basso (5 mila euro lordi), vigeva già negli anni passati, prima di essere soppresso dalla legge di bilancio 2019
- è stata ripristinata la causa di esclusione, anch’essa cancellata dalla scorsa manovra finanziaria, per i contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30 mila euro. La verifica di tale parametro non va effettuata se, in quello stesso anno, il rapporto di lavoro è cessato, sempre che, come precisato dalla prassi amministrativa (vedi circolare 10/2016, par. 2.3), non sia stato percepito un reddito di pensione; quest’ultimo, infatti, essendo assimilato al reddito di lavoro dipendente rientra nel conteggio ai fini del raggiungimento del limite.
Pertanto, alla luce delle novità ora introdotte, dal 2020, per applicare il regime forfetario, è richiesta la contemporanea presenza di due requisiti di accesso, da verificare rispetto all’anno precedente:
- ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65 mila euro
- ammontare complessivo delle spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori, utili agli associati in partecipazione, prestazioni di lavoro dell’imprenditore o dei suoi familiari, non superiore a 20 mila euro lordi.
Invece, il nuovo elenco delle esclusioni comprende:
- chi si avvale di regimi speciali ai fini dell’Iva o regimi forfetari di determinazione del reddito
- i non residenti in Italia, tranne quelli che, residenti in un altro Stato Ue o aderente allo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, producono nel nostro Paese almeno il 75% del proprio reddito complessivo (“non residenti Schumacker”)
- coloro che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi
- chi partecipa a società di persone, associazioni o imprese familiari oppure detiene il controllo, diretto o indiretto, di Srl o di associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’esercente attività d’impresa, arti o professioni
- chi esercita l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o di soggetti a essi direttamente o indirettamente riconducibili) con cui sono in essere rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta, fatta eccezione per coloro che iniziano un’attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
- chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30 mila euro, a meno che il rapporto di lavoro sia cessato.
Oltre alle due novità circa i requisiti di accesso e le cause di esclusione, la legge di bilancio ha anche introdotto un regime premiale per incentivare l’applicazione delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, adempimento dal quale i contribuenti forfetari sono esonerati (articolo 1, comma 3, Dlgs N. 127/2015). È, infatti, previsto che per questi ultimi, nel caso in cui vi aderiscano e abbandonino completamente la modalità cartacea mostrando un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento (articolo 43, comma 1, Dpr N. 600/1973) è ridotto di un anno, da cinque a quattro.
Inoltre, è stato puntualizzato che il reddito assoggettato al regime forfetario deve essere sempre conteggiato nel reddito complessivo per determinare, tra l’altro, la condizione di familiare a carico, le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni d’imposta legate alla tipologia di redditi posseduti (articolo 13, Tuir), le detrazioni per canoni locativi (articolo 16, Tuir). Più in generale, rileva tutte le volte in cui le norme fanno riferimento, per la spettanza o per il calcolo di deduzioni, detrazioni o benefici, anche diversi da quelli fiscali, al possesso di requisiti reddituali, ad esempio l’Isee. Se ne deve tener conto anche quando al reddito complessivo è collegato un beneficio, come nel caso delle detrazioni per le erogazioni liberali a favore delle associazioni senza scopo di lucro (articolo 15, comma 1, lettera i), Tuir), che spettano entro il limite del 2% del reddito complessivo.
Un’ultima novità, di segno positivo, per i contribuenti in regime forfetario dovrebbe discendere dalle disposizioni contenute nei commi da 184 a 197 della legge di bilancio, con i quali, in luogo della proroga per le discipline dell’iper e del super ammortamento, è stato istituito un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni nuovi strumentali all’esercizio d’impresa. È, infatti, previsto che possono accedere al bonus tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, a prescindere, tra l’altro, dal regime fiscale di determinazione del reddito (comma 186). Pertanto, quelle in regime forfetario, che per le particolari modalità di determinazione del reddito non potevano fruire della maggiorazione delle quote di ammortamento riconosciuta dalle precedenti discipline agevolative, potranno invece fruire del nuovo credito d’imposta. Inoltre, il bonus per i beni materiali non ad alto valore tecnologico spetta anche per gli investimenti fatti da esercenti arti e professioni (comma 194).
È il caso, infine, di segnalare che il comma 691 della legge di bilancio 2020 ha abolito la disposizione dettata da quella 2019 (articolo 1, commi da 17 a 22, legge n. 145/2018), che aveva istituito, a decorrere da quest’anno, un regime di favore per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni: se nel periodo d’imposta precedente avessero conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100 mila euro, ragguagliati ad anno, avrebbero potuto applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato ordinariamente, un’imposta sostitutiva di Irpef, addizionali regionale e comunale e Irap, con l’aliquota del 20 per cento.
Fonte: FiscoOggi.it – 2 gennaio 2020
Scaricare L’articolo 1, comma 692 Scaricare la Legge di bilancio 2020 (integrale)
Scaricare L’articolo 1, comma 184, 186
Scaricare L’articolo 1, comma 194