Legge di bilancio per il 2020: bonus, tra debutti e conferme

Introdotta la detraibilità del 19% delle spese sostenute per studio e la pratica della musica anche nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, per un importo non superiore a mille euro

Via libera al bonus musica 2021. I contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36 mila euro potranno usufruire di una detrazione pari al 19% delle somme, per un importo non superiore a mille euro, necessarie all’iscrizione di ragazzi fra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituti di alta formazione artistica musicale e coreutica legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali o a cori, bande e scuole riconosciute da una pubblica amministrazione. Il bonus spetta anche per le spese effettuate nell’interesse dei familiari a carico del dichiarante.
A introdurre la detrazione, il comma 346 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020, che ha quindi ampliato l’elenco delle spese indicate nell’articolo 15 del Tuir. L’agevolazione per lo studio e la pratica della musica spetta dall’anno d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021 (comma 347).

Ampliato il tetto previsto per le spese veterinarie. Il limite massimo su cui calcolare la detrazione Irpef passa dagli attuali 387,34 euro a 500 euro. A stabilirlo il comma 361 della legge di Bilancio 2020. L’agevolazione riguarda le prestazioni professionali del veterinario, gli importi per l’acquisto di medicinali, le spese per analisi di laboratorio e interventi. È esclusa, invece, per le spese per la cura degli animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali, agricole, e ovviamente illecite.

Il comma 393, inoltre, estende per il 2020, il bonus edicole anche agli esercenti un’attività commerciale non esclusivamente rivolta alla vendita della stampa quotidiana e periodica anche nei casi in cui la predetta attività non rappresenta l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune di riferimento. I commi da 806 a 809 della legge di Bilancio 2019, infatti, aveva riconosciuto l’agevolazione per le attività commerciali che esercitano esclusivamente la vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (edicole e gli altri rivenditori al dettaglio). L’agevolazione fiscale ora si estende a quegli esercizi i quali, pur non esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali, siano però gli unici punti vendita nel Comune considerato.

Il credito d’imposta spetterà, comunque, in via prioritaria agli esercenti dedicati in via esclusiva alla vendita di giornali, riviste e periodici.

A ciascun esercente, come già delineato lo scorso anno, il bonus spetta nel limite di 2.000 euro all’anno. La domanda deve essere presentata utilizzando la procedura web accessibile dal sito del dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri.

In tema di agevolazioni si ricorda, infine, la proroga al 2020 del credito d’imposta per la partecipazione di Pmi a manifestazioni fieristiche internazionali di settore. Il bonus era stato introdotto solo per l’anno 2019 dal decreto crescita (articolo 49, comma 1, Dl n. 34/2019) che aveva previsto, al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle piccole medie imprese operative alla data dell’1° gennaio 2019, un bonus pari al 30% delle spese versate per partecipare a fiere internazionali, fino a un massimo di 60 mila euro.

Il comma 300 della legge di Bilancio 2020 proroga il credito d’imposta all’anno 2020 e lo concede per i periodi di imposta 2019 e 2020. L’importo massimo dell’agevolazione, quanto all’anno 2019, viene elevato da 5 a 10 milioni; per il 2020 è fissato in misura pari a 5 milioni di euro.

Fonte: FiscoOggi.it – 24 gennaio 2020

 

Scaricare l’ articolo 1, commi 346, 347                             Scaricare la Legge di bilancio 2020 (integrale)

Scaricare l’ articolo 1, comma 361

Scaricare l’ articolo 1, comma 393

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