Aliquota unica dell’11% per le persone fisiche che rideterminano il costo d’acquisto di terreni e partecipazioni. Diminuisce l’imposta sostitutiva per gli affrancamenti operati dalle imprese
A seguito dell’iter parlamentare del Ddl di bilancio per il 2020, i commi da 693 a 704 dell’articolo 1 della legge 160/2019 hanno preso il posto dell’articolo 89, rubricato “Rendimento beni”, presente nella versione originaria del provvedimento.
Intervengono in tre direzioni, prevedendo: la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei valori di acquisto di terreni, sia quelli edificabili sia quelli con destinazione agricola (commi 693 e 694); l’incremento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari (comma 695); la rivalutazione dei beni d’impresa (commi da 696 a 704).
Rivalutazione di terreni e partecipazioni
I commi 693 e 694, dunque, ripropongono la disposizione contenuta nell’articolo 2, comma 2, Dl 282/2002, come modificata, da ultimo, dalla legge di bilancio 2019, relativa alla rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni posseduti da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali. Questa volta, la norma riguarda i beni posseduti al 1° gennaio 2020.
L’operazione deve avvenire sulla base di una perizia di stima, redatta e giurata presso un notaio, un tribunale o un giudice di pace entro il 30 giugno 2020, da specifiche categorie di soggetti: per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, gli iscritti nel Registro dei revisori legali e i periti iscritti alle Camere di commercio; per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili e i periti iscritti alle Camere di commercio.
Entro la stessa data del 30 giugno 2020, il valore rideterminato deve essere assoggettato a imposta sostitutiva. È prevista un’unica aliquota di tassazione dell’11%, un punto percentuale in più – rispetto alla disciplina dello scorso anno – per le partecipazioni non qualificate e per i terreni; invece, le partecipazioni qualificate, cioè quelle associate a una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20% o a una quota del patrimonio superiore al 25%, già scontavano l’imposta con aliquota dell’11 per cento.
Il versamento può anche essere frazionato in tre quote annuali di pari importo, con la prima comunque da pagare entro il prossimo 30 giugno. Sulle altre due rate, in scadenza rispettivamente il 30 giugno 2021 e il 30 giugno 2022, saranno dovuti gli interessi del 3% annuo, a partire dal 1° luglio 2020, da versare contestualmente all’imposta.
La rivalutazione ha effetti sulla quantificazione delle plusvalenze realizzate al momento della cessione di quei beni (articolo 67 del Tuir), potendosi assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, quello risultante dalla perizia, affrancato tramite pagamento della relativa imposta sostitutiva.
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari
Il comma 695 ha incrementato dal 20 al 26% l’imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze realizzate in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni (articolo 1, comma 496, legge 266/2005).
Tale modalità di tassazione, alternativa a quella ordinaria prevista dall’articolo 67, comma 1, lettera b, del Tuir, deve essere richiesta dalla parte venditrice al notaio, all’atto della cessione. Il notaio, ricevuto l’input, applica e versa l’imposta sostitutiva, dopo aver riscosso la necessaria provvista dal cedente.
Rivalutazione dei beni d’impresa
I commi da 696 a 704 prevedono la possibilità di applicare ancora una volta le disposizioni dell’articolo 1, commi da 889 a 897, legge 208/2015.
Ne sono destinatari le società di capitali, le cooperative, i trust e gli altri enti pubblici e privati esercenti attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato, che non adottano i principi contabili internazionali. Dal momento, però, che viene confermata l’applicabilità di norme adottate in precedenti analoghe circostanze, tra le quali l’articolo 15 della legge 342/2000, l’ambito soggettivo delle disposizioni in esame è esteso alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, agli enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, residenti nel territorio dello Stato, nonché alle società e gli enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato.
Tutti questi soggetti hanno l’opportunità di rivalutare i beni e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 (esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa) attraverso il versamento, anche avvalendosi dell’istituto della compensazione, di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali.
Il maggior valore attribuito ai beni si considera fiscalmente riconosciuto a partire dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita; per i soli immobili, gli effetti decorrono dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.
Se i beni rivalutati sono ceduti a titolo oneroso, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore prima che inizi il quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio è stata eseguita la rivalutazione, le plusvalenze/minusvalenze vanno determinate considerando il costo del bene ante rivalutazione.
La rivalutazione, che deve avvenire nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 il cui termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata
in vigore della legge di bilancio, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e va annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
È anche possibile affrancare, in tutto o in parte, il saldo attivo della rivalutazione, applicando un’imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento.
Rispetto alla precedente “finestra” vi sono un paio di novità maggiormente vantaggiose:
- l’imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili (lo scorso anno si pagava, rispettivamente, il 16 e il 12%)
- il versamento può essere frazionato, a seconda dell’importo complessivamente dovuto, in tre o sei rate di pari importo (nelle precedenti occasioni andava effettuato in unica soluzione).
In particolare, i versamenti delle imposte sostitutive sono suddivisibili:
- per importi complessivi fino a 3 milioni di euro, in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale è eseguita la rivalutazione e le altre con scadenza entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi
- per importi complessivi superiori a 3 milioni di euro, in un massimo di sei rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale è eseguita la rivalutazione. La seconda va pagata entro il termine per la seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo; le altre, rispettivamente, entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi e il termine per la seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta successivi.
Infine, è previsto che il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio (articolo 14, legge 342/2000), vale a dire il riallineamento di eventuali divergenze tra valori contabili e fiscali presenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, è possibile anche per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali (Ias/Ifrs adopters).
Fonte: FiscoOggi.it – 9 gennaio 2020
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