Legge di bilancio 2020: il nuovo bonus fiscale “facciate”

Rientrano nell’inedita agevolazione esclusivamente gli interventi, anche quelli di sola pulitura o tinteggiatura, sulle strutture opache esterne degli edifici, su balconi o su ornamenti e fregi

L’articolo 1, commi da 219 a 224, del Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) prevede la detraibilità dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (Irpef) del 90% delle spese documentate relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici.
In particolare, i commi indicati introducono la detraibilità dall’Irpef del 90% delle spese documentate, sostenute nel corso del 2020, relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444/1968.
In base a tale decreto, per zone A) e B) devono intendersi le parti del territorio comunale interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale (i centri storici), comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi e le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle precedenti.
 
Fermo restando le agevolazioni già previste in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Rientrano nell’ambito di applicazione di tali disposizioni anche le spese relative alla sola pulitura o tinteggiatura esterna purché riguardanti le parti degli edifici sopra indicate.
Come per le agevolazioni di carattere similare, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo da detrarre nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Non sono previsti limiti massimi di spesa, a differenza delle agevolazioni già presenti in materia.
 
A ogni modo, si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del ministro delle Finanze n. 41/1998. In particolare, il regolamento prevede che i soggetti che intendono avvalersi della detrazione d’imposta sono tenuti a indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici la relativa documentazione.
Inoltre, il pagamento delle spese detraibili deve essere disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
 
Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso le quali sono disposti i bonifici trasmettono all’Agenzia delle entrate in via telematica, i dati identificativi del mittente, dei beneficiari  della  detrazione  e dei destinatari dei pagamenti.
 
La detrazione è disconosciuta in caso di violazione dell’obbligo di indicazione dei dati catastali in dichiarazione, effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste, esecuzione di opere edilizie difformi da quelle eventualmente comunicate, violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Fonte: FiscoOggi.it – 03 gennaio 2020

 

Scaricare l’ articolo 1, commi da 219 a 224                              Scaricare la Legge di bilancio 2020 (integrale)

 

Nota editoriale: In questa pagina potrebbero essere state utilizzate immagini a scopo illustrativo prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se gli autori, o chi ne abbia diritto, avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo all'indirizzo e-mail amministrazione@aletheiaservizi.it, e si provvederà prontamente alla rimozione delle immagini utilizzate.
Editorial note: In this page, it can be used pictures with illustrative purposes taken from Internet, and then evaluated as public domain. If the authors, or the entitled persons, would disagree with the relative publication, they will have just to advise at the e-mail address amministrazione@aletheiaservizi.it, and we well provide for the immediate cancellation of the relative picture.

CONTATTACI

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2024 Aletheia Store. Powered by Mediaera

Accedi con le tue credenziali

Hai dimenticato le tue credenziali?