Legge di bilancio 2020: moneta elettronica

Detrazioni Irpef con pagamenti tracciati
Dal 1° gennaio 2020, le spese detraibili nella misura del 19% (articolo 15 del Tuir) dovranno essere effettuate con moneta elettronica, ossia attraverso strumenti di pagamento tracciabili, pena la perdita del beneficio stesso. A stabilirlo, il comma 679 dell’articolo 1 della legge di Bilancio (legge n. 160/2019).
La misura, come specificato nel successivo comma 680, non riguarda le detrazioni per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale, fruibili a prescindere dal mezzo di pagamento utilizzato.
Si ricorda che sono detraibili ai sensi dell’articolo 15 del Tuir le spese sanitarie, interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili, spese per istruzione, spese funebri, spese per l’assistenza personale, spese per attività sportive per ragazzi, spese per intermediazione immobiliare, spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, erogazioni liberali, spese relative a beni soggetti a regime vincolistico, spese veterinarie, premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
La disposizione introdotta dalla legge di Bilancio che condiziona la detraibilità all’uso della moneta elettronica, considera strumenti tracciabili i versamenti bancari o postali o quelli avvenuti tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Premiato l’uso della moneta elettronica
Al debutto il rimborso che premia gli acquisti tracciabili. Il comma 288 della legge di Bilancio 2020 prevede, infatti, per le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente, al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione, acquisti con strumenti di pagamento elettronici, un rimborso in denaro.

Le condizioni e i criteri di devoluzione del bonus saranno individuati con un apposito decreto del Mef, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro il 30 aprile 2020 (comma 289). Il decreto stabilirà le forme di adesione volontaria e le modalità di attribuzione del premio, misurati al volume e alla frequenza degli acquisti, e, inoltre, individuerà quali saranno gli strumenti di pagamento e le attività rilevanti ai fini premiali.
Per l’erogazione dei rimborsi, sono stanziati 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022 (comma 290). L’importo può essere elevato in considerazione dell’emersione di base imponibile a seguito dell’applicazione della misura premiale.

Più bassa la soglia del contante
Con il nuovo anno si abbassa il limite di spesa tramite denaro liquido, attualmente fissato a 3 mila euro. Secondo le previsioni del collegato fiscale alla manovra 2020 (articolo 18 del Dl n. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019) le nuove soglie, oltre le quali si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, sono:

  • 3 mila euro fino al 30 giugno 2020
  • 2 mila euro dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021
  • mille euro dal 1° gennaio 2022.

Le violazioni riscontrate nel primo arco temporale saranno sanzionate con un minimo di 2 mila euro, quelle commesse a partire dal 2022, con mille euro.
La misura e, più in generale, la tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto illustrato nella relazione tecnica al collegato fiscale, è finalizzata al contrasto del riciclaggio dei proventi illeciti e del finanziamento del terrorismo, disciplinato nel nostro ordinamento interno dal Dlgs n. 231/2007, in attuazione della direttiva 2005/60/Ce. Tale decreto legislativo è stato poi oggetto di costanti modifiche e integrazioni per recepire le indicazioni delle norme Ue, fra cui la recente direttiva 2018/843 (quinta direttiva antiriciclaggio).
Il limite all’uso del contante, inoltre, rappresenta anche un possibile strumento di contrasto all’evasione. A tal fine l’articolo 7-quater del Dl n. 193/2016, modificando il Tuir, ha previsto, con riferimento ai titolari di reddito d’impresa, un parametro pari a mille euro giornalieri e 5 mila mensili, oltre il quale scatta la presunzione di evasione.

Fonte: FiscoOggi.it – 08 gennaio 2020

 

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