Indennità una tantum 200 euro: la circolare INPS con istruzioni e beneficiari

È stata pubblicata la circolare INPS 24 giugno 2022, n. 73 con le istruzioni e i beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro disposta dal decreto Aiuti (articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50).

La misura riguarda un’ampia platea di cittadini.

Potranno ricevere l’indennità i lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, titolari di uno o più rapporti di lavoro, aventi il diritto all’esonero contributivo dello 0,8% per la retribuzione mensile nel periodo dal 1° gennaio 2022 fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare.

Il datore riconoscerà in modo automatico il sostegno, previa acquisizione di una dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici, a carico di qualsiasi forma previdenziale, di trattamenti di accompagnamento alla pensione e di Reddito di Cittadinanza. Ove il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro part-time dovrà presentare la dichiarazione al solo datore che provvederà al pagamento dell’indennità. Il bonus sarà liquidato anche laddove la retribuzione del mese risulti azzerata in virtù di eventi tutelati ( Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria/Straordinaria, Fondo d’Integrazione Salariale o Fondi di solidarietà, Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli, congedi). Sono esclusi dalla percezione dell’indennità con la modalità in esame i lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) in quanto, considerate le peculiarità di tali rapporti di lavoro, l’istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto.

L’autodichiarazione non è necessaria per i dipendenti pubblici i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Beneficeranno d’ufficio della misura, con la mensilità di luglio 2022, anche i residenti in Italia che risultino titolari di pensione, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione. Al fine di accedere all’indennità i suddetti trattamenti devono avere decorrenza entro il 30 giugno 2022 e il reddito personale IRPEF – al netto dei contributi previdenziali e assistenziali – non deve essere superiore, per il 2021, a 35.000 euro.

Quanti vedono il proprio assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 giugno saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità.

Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione è corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.

Tra i beneficiari del provvedimento anche quanti, nel mese di giugno, risultino titolari di NASpI e DIS-COLL, i beneficiari di disoccupazione agricola per il 2022 (di competenza 2021) e i beneficiari dell’indennità Covid-19 varata dai decreti Sostegni e Sostegni bis. Gli appartenenti a queste categorie non dovranno presentare alcuna domanda: il beneficio sarà erogato direttamente da INPS.

Fonte: www.inps.it 

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