Come funziona il Bonus Bebè
Il Bonus Bebè è una agevolazione rivolta ai nuclei familiari con un Isee minorenni inferiore a 25.000 euro.
Dal secondo figlio nato o adottato nel 2019 (inclusi i gemelli) è prevista una maggiorazione del 20%. del 20% in caso di figlio nato o adottato nel 2019 successivo al primo e sono stati fissati i limiti di spesa, a 204 milioni di euro per il 2019 e a 240 milioni per il 2020.
L’importo ammonta a 80 euro al mese per un massimo di 12 mesi (960 euro annui); con la maggiorazione, 96 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.152 euro annui). Nel caso in cui l’Isee sia inferiore a 7.000 euro annui, ammonta a 160 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.920 euro annui); con la maggiorazione, 192 euro al mese per un massimo di 12 mesi (2.304 euro annui).
Siccome l’erogazione del Bonus è legata all’isee e l’Isee ha validità dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre, una volta presentata la domanda del Bonus Bebè è indispensabile o che il beneficiario dell’assegno rinnovi la DSU, ai fini della verifica dell’ISEE, per ciascun anno di spettanza del beneficio, altrimenti l’INPS sospenderà l’erogazione in attesa dell’Isee valido per l’anno in corso.
Da una verificaINPS è risultato che molti utenti, avendo presentato a suo tempo domanda di assegno per eventi avvenuti nel 2016, 2017 e 2018 non hanno ancora provveduto alla presentazione della DSU utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2019. Ciò ha comportato, per questi ultimi, la sospensione dell’erogazione dell’assegno per l’anno in corso che, stante la durata annuale della prestazione, potrebbe essere ancora corrisposto.
Affinché l’Istituto possa riprendere il pagamento delle mensilità del 2019 (inclusi gli arretrati) è necessario che gli utenti che non abbiano provveduto ancora a tale adempimento, presentino la DSU per l’anno in corso entro e non oltre il 31 dicembre.
La mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2019 e il conseguente mancato possesso di un ISEE in corso di validità hanno, infatti, come conseguenza la perdita delle mensilità di competenza del 2019 e la decadenza della domanda di assegno inizialmente presentata. In questo caso chi ha fatto domanda nel 2017, quando il beneficio durava 3 anni, potrà presentare una nuova domanda di assegno nel 2020 per il periodo residuo, senza possibilità di recuperare le mensilità dell’anno 2019 e con decorrenza del beneficio dalla data di presentazione della nuova domanda. Invece, per le domande presentate nel 2018, non sarà più possibile ripresentare una nuova domanda nel 2020 stante la durata annuale della prestazione prevista da tale legge.
Fonte: Caf Cisl – 18 novembre 2019