Legge di bilancio per il 2020: nuovo bonus per i beni strumentali

Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo; fruizione accelerata, in tre anni, per chi punta sugli “immateriali”

Cambiano gli incentivi per chi investe in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato: escono di scena le discipline del super e dell’iper ammortamento, che premiavano con una maggiorazione del costo di acquisizione e, di conseguenza, con la deduzione di quote di ammortamento e di canoni di leasing più consistenti, e scende in campo un nuovo credito d’imposta, la cui entità è diversificata in funzione della tipologia dei beni agevolabili.
La riforma, contenuta nell’articolo 1, commi da 185 a 197, della legge di bilancio per il 2020 (legge 160/2019), riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Chi può beneficiarne e chi no
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Dlgs 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Il credito d’imposta spetta anche per gli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, purché riguardi beni diversi da quelli ad alto valore tecnologico, individuati nell’ottica di “Industria 4.0” ed elencati negli allegati A e B della legge 232/2016.

I beni che danno diritto al credito
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, esclusi:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’articolo 164, comma 1, Tuir
  • i beni per i quali il decreto Mef 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%, quindi con un ammortamento superiore a 15 esercizi
  • i fabbricati e le costruzioni
  • i beni elencati nell’allegato 3 della legge 208/2015, come le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali, le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale, gli aerei completi di equipaggiamento, il materiale rotabile, ferroviario e tramviario
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

Danno accesso al credito d’imposta anche gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B della legge 232/2016.

La misura del bonus
Come accennato, la misura del beneficio fiscale cambia in funzione della tipologia dei beni oggetto dell’investimento:

  • per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge 232/2016), il credito d’imposta è pari al 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al 20% del costo, per la quota eccedente i 2,5 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni
  • per i beni immateriali (software, sistemi, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (allegato B alla legge 232/2016), il credito d’imposta è pari al 15% del costo, entro il limite massimo di costi ammissibili pari a 700 mila euro. Sono agevolabili anche le spese per servizi relativi all’utilizzo di tali beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza
  • per i beni diversi da quelli di cui ai due punti precedenti, il credito d’imposta è pari al 6% del costo, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir, entro il limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Anche in questo caso, per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Caratteristiche del credito e suo utilizzo
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali. La fruizione può avvenire a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni non ad alto valore tecnologico, ovvero, per gli investimenti nell’ottica di “Industria 4.0”, dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Al bonus in questione non si applicano i limiti generale di 700 mila euro, relativo all’utilizzo annuale di crediti, e particolare di 250 mila euro, riguardante i crediti che vanno riportati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi; lo stesso, inoltre, non concorre alla formazione né del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (articoli 61 e 109, comma 5, Tuir).
Il credito d’imposta, che non può essere ceduto o trasferito neanche all’interno del consolidato fiscale, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto.
Per consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che se ne avvalgono dovranno effettuare una comunicazione allo stesso Mise, utilizzando il modello e seguendo le modalità che saranno stabiliti da un successivo decreto direttoriale.
 
Cessione dei beni agevolati
Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. La maggiore quota di bonus eventualmente già sfruttata in compensazione dovrà essere riversata, senza sanzioni e interessi, entro il termine per il saldo dell’imposta sui redditi dovuta per l’anno in cui si verifica l’evento che genera la riduzione del credito.
Per gli investimenti sostitutivi, si applicano le disposizioni dettate per la disciplina dell’iper ammortamento dall’articolo 1, commi 35 e 36, legge 205/2017.
 
Documentazione da conservare
Per non perdere il beneficio, i contribuenti che fruiscono del credito d’imposta, ai fini dei successivi controlli, sono tenuti a conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili:

  • le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono contenere l’espresso riferimento alla norma agevolativa
  • per i beni in ottica “Industria 4.0”, va prodotta la perizia tecnica di un ingegnere o di un perito industriale iscritto al rispettivo albo professionale ovvero l’attestato di conformità di un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni hanno caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario non superiore a 300 mila euro, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Disciplina transitoria
Per evitare la sovrapposizione della nuova misura agevolativa con le discipline del super e dell’iper ammortamento, è previsto che il credito d’imposta non si applica:

  • agli investimenti riguardanti i beni diversi da quelli “Industria 4.0” effettuati tra il 1 º gennaio e il 30 giugno 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, è stato accettato il relativo ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. A essi continua ad applicarsi il super ammortamento (articolo 1, Dl 34/2019)
  • agli investimenti riguardanti i beni “Industria 4.0” effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, è stato accettato il relativo ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. Per essi, continuano a trovare applicazione l’iper ammortamento e la maggiorazione del 40% (articolo 1, commi 60 e 62, legge 145/2018).

Fonte: FiscoOggi.it – 10 gennaio 2020

Scaricare L’articolo 1, commi da 185 a 197                    Scaricare la Legge di bilancio 2020 (integrale) 

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